Il tribunale di prima istanza è stato un tribunale per l'amministrazione della giustizia civile attivo nello Stato Pontificio tra il 1816 e il 1870.
Venne detto "di prima istanza" perché costituiva il primo livello dell'amministrazione della giustizia civile pontificia.
Storia
Sedi
Ne venne istituito uno per ognuna delle diciotto Delegazioni dello Stato Pontificio.
Funzionamento
Nei tribunali di prima istanza costituiti nelle Delegazioni di prima classe i giudici erano in numero di cinque più un aggiunto; nelle Delegazioni di seconda e terza classe invece i giudici scendevano a tre più un aggiunto. Per giudicare, occorreva il numero legale di tre giudici; di questi giudici, il più anziano svolgeva le funzioni di presidente della corte, mentre gli altri a turno svolgevano le funzioni di relatori.
I tribunali di prima istanza potevano giudicare sui reati non di competenza del Tribunale criminale la cui causa avesse valore superiore a 100 scudi; potevano anche funzionare come Tribunale di appellazione per le cause già giudicate dai Governatori.
Note
Bibliografia
- Motu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio VII in data de 6 luglio 1816 sulla Organizzazione dell'Amministrazione Pubblica
- AA.VV., Atlante storico politico del Lazio, Bari, Editori Laterza, 1996, ISBN 88-420-4803-8
Voci correlate
- Stato Pontificio
- Tribunale di appellazione
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